DON FLORIANO, La concessione dell’acqua della Malisia, nel 1925, ad Arcangelo Panciera

Val di Zoldo, il torrente Malisia

Nei post precedenti ho accennato ad un documento del 1922 e, per la precisione dell’11 maggio di quell’anno (nella lettera al sindaco del 10 marzo 2018 l’ing. Lazzaris scrive per errore 15 dicembre 1924), nel quale compare per la prima volta il toponimo «Seghe di Sant’Antonio», italianizzazione forzata dello zoldano Sìeghe de Sant Antòne; non solo forzata, ma errata, in quanto il Sìeghe doveva essere se mai tradotto Segherie, perché la parola italiana sega ha altri significati, tant’è che si cade persino nel ridicolo.

A parte la questione linguistica e toponomastica, sulla quale sinora mi sono soffermato esprimendo il mio parere e il caldo invito a recuperare il termine reale e antico, il documento del 1922 è citato in un decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, Giuriati, del 28 dicembre 1925 che interessa come tale. Riguarda l’area di Al Tac ma costituisce una pagina di storia zoldana che mi piace mettere in luce. Tale decreto è stato rintracciato dall’ing. Lazzaris al sito: http://augusto.agid.gov.it (riporta i numeri antichi della «Gazzetta Ufficiale») e risulta pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», Foglio delle Inserzioni, n. 151, del 2 luglio 1926, alle pp. 2365-2366.

Ho desiderato farne la trascrizione e divulgarla, senza, almeno per il momento, fare altre considerazioni.

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE E DELLE BONIFICHE

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l’istanza 11 maggio 1922, della ditta Panciera Arcangelo fu Giovan Battista, corredata da progetto di pari data a firma dell’ing. Alberto Cian, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di derivare dal torrente Malisia in località «Seghe di Sant’Antonio» del comune di Forno di Zoldo (Belluno), nonché la concessione a titolo di sanatoria di moduli 2.40 di acqua utilizzando il nuovo salto di m. 10.60, per produrre la maggior potenza nominale di HP 34, invece dei HP 32 sviluppati nel passato, per azionare una segheria da legnami in luogo dell’esistente officina a maglio;

Visti gli atti dell’istruttoria esperita su tale istanza ai sensi delle vigenti norme, durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni:

a) dai signori Lazzaris Bortolo e altri, utenti del canale Malisia, con istanza in data 7 agosto 1923, per tutelare le loro utenze;

b) del signor Bottecchia Alessandro, con istanza 7 agosto 1923, per conservare l’uso dell’acqua del Malisia per scopi industriali;

c) della Società elettrica Zoldana, la quale reclamava per i suoi usi industriali la disponibilità di tutta la portata dal torrente Pramper e del suo affluente Malisia;

d) del signor Panciera Giuseppe ed altri con istanza 22 settembre 1922, per conservare le acque del Malisia agli usi domestici degli abitanti della frazione di Pralongo del comune di Forno di Zoldo e per l’abbeveraggio degli animali.

Ritenuto che per quanto riguarda le opposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) i diritti degli esponenti sono completamente tutelati dalle disposizioni in vigore;

Che l’opposizione di cui alla lettera c) ha cessato di sussistere in quantoché alla Società elettrica Zoldana è stata concessa per soddisfare i propri bisogni industriali l’intera portata di magra del torrente Malisia;

Che l’opposizione di cui alla lettera d) è infondata, poiché per gli usi domestici gli abitanti di Pralongo utilizzano le acque della sorgente Set e possono altresì abbeverare il bestiame a monte della diga di presa sul Malisia, poco distante da quell’abitato;

Che quindi le opposizioni stesse non impediscono la concessione alla ditta Arcangelo Panciera;

Che dai documenti prodotti può ritenersi provata l’antica esistenza dell’officina da maglio, ora segheria, azionata con le acque del Malisia durante il periodo dall’aprile al dicembre di ciascun anno;

Considerato che dai rilievi eseguiti dall’Ufficio Idrografico del magistrato delle acque, la media portata di morbida del Malisia risulta di appena di appena moduli 1.50, per cui anche prescindendo dai diritti dei terzi, non è possibile accogliere integralmente la richiesta della ditta Panciera per il riconoscimento di moduli 2.40;

Che essendo pacifico il diritto spettante alla Società elettrica Zoldana di derivare dal torrente Malisia, per immetterla nel Pramper, l’intera portata di magra durante il periodo dal dicembre all’aprile (epoca di massima magra) può in conseguenza essere riconosciuto alla ditta Panciera solo l’utenza di moduli 0.90 e cioè l’eccesso della portata media di morbida (moduli 1.50) su quella di magra nel periodo dall’aprile al dicembre;

Che tale portata col salto di m. 4.43, constatato all’atto del sopraluogo, permette, di sviluppare HP 5.31 e che in tale limite l’utenza può essere riconosciuta;

Che nulla osta all’accoglimento, in via di sanatoria, della domanda per l’aumento del salto a m. 10.60, e che in conseguenza potrà prodursi la potenza nominale di HP 12.72;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti 26 maggio 1924 e 28 marzo 1924, numeri 2406 e 840;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e il regolamento 14 agosto 1920, n. 1284, sulle utilizzazioni di acque pubbliche nonché il decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, sull’aumento delle entrate demaniali;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta istante in data 15 dicembre 1924, presso l’Ufficio del Genio civile di Belluno, rep. n. 571 e la dichiarazione della ditta in data 21 agosto 1923;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. – Salvo i diritti dei terzi e respinto ogni contrario reclamo, è riconosciuto alla ditta Arcangelo Panciera fu Giov. Battista il diritto di derivare dal torrente Malisia, nel periodo dal 15 aprile al 15 dicembre la portata di moduli 0.90 accedente quella di magra per sviluppare sull’antico salto di m. 4.43 la potenza nominale di HP 5.31.

Art. 2. – Alla ditta stessa è concesso di aumentare il salto a m. 10.60 in modo di produrre HP nominali 12.72 compresi i suddetti 5.31 che le si riconoscono per antico diritto.

Art. 3. – La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 1927, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 dicembre 1924, n. 571. La ditta dovrà corrispondere alle finanze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1927, l’annuo canone anticipato di L. 151.65 in ragione di L. 12 per HP nominale, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi della lettera b) dell’art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, salvo le eventuali modifiche contemplate nel disciplinare già citato. L’introito di tale prestazione sarà imputato al capitolo 9 [?] dello stato di previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L’ingegnere capo del Genio civile di Belluno è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 1925.

Il Ministro: Giuriati.

Registrato alla Corte dei conti il 10 [?] marzo 1926, al reg. 5, fogl. 1329.

Al n. 571 di rep. / M. n. 4148 di prot.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato l’uso d’acqua del torrente Malisia, spettante alla ditta Panciera Arcangelo fu Giovanni e la nuova concessione chiesta, in via di sanatoria, con istanza 11 maggio 1922.

Art. 1. Quantità ed uso dell’acqua da derivare.

La quantità d’acqua da derivare dal torrente Malisia, in località «Seghe di Sant’Antonio», comune di Forno di Zoldo, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 1.80 (litri 180 al minuto secondo) risultando la quantità media pari a moduli 0.9 (litri 90 al minuto secondo) durante gli 8 mesi dell’anno intercedenti fra il 15 aprile e il 15 dicembre.

Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (omissis).

Art. 8. Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria, eseguite a mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà pubbliche e private e del buon regime del torrente Malisia, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (omissis).

Belluno, 15 dicembre 1924.

Arcangelo Panciera fu G. Batta, Sacchet Erasmo fu Gaetano, Luigi Bortot fu Giacomo, testi.

L’ingegnere capo: A. Praloran.

Registrato a Belluno, addì 17 giugno 1926, n. 995, mod. 2, libro 88. Esatte L. 40.10.

Il ricevitore: Agostinis.

11 [?] (A pagamento).

Val di Zoldo, sorgenti del Maè
Val di Zoldo, scorcio pittoresco del Maè
Val di Zoldo, il torrente Prampera fotografato dal “Poont dal Féer” che mette in comunicazione i Zini con Baràt; sullo sfondo Fain (cortesi informazioni di V. Lazzaris).

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