DON FLORIANO, Tre atti di compravendita del 1836 a Fusine di Zoldo

Di don Floriano Pellegrini. Articolo pubblicato il 9 novembre 2013 quale comunicato n. 1331 de «Il Libero Maso de I Coi», con questa nota iniziale: «Faccio conoscere tre documenti inediti [al 2013] del fondo “Filippi Bìese”, di Mareson di Zoldo. Recano tutti la stessa data, uno però venne registrato a Belluno con il n. 246, il secondo col n. 246 e il terzo con il n. 247. I documenti sono su mezzo foglio formato protocollo piccolo, bollati a stampa con 30 centesimi. Si tratta di scritture private, che recano però, tutte, in seconda pagina la registrazione a Belluno, l’autentica delle firme da parte della deputazione comunale di San Tiziano (cioè, poi, di Zoldo Alto) e la susseguente registrazione presso il commissariato distrettuale di Longarone».

Doc. 1.

Regno Lombardo-Veneto / Provincia di Belluno, Distretto di Longarone, Comune di S. Tiziano, Frazione di Fusine / li 3. Novembre 1836.

La sottoscritta Lucia Martini del fu Girolamo ved.a del fu Antonio pure Martini di Soramaè altra Frazione di questo Comune per sé ed eredi vende liberamente ed in perpetuo un pezzo di fondo di esclusiva sua proprietà.

Alla sottoscritta Orsola-Maria Balestra-Veronici [1] del fu Giuseppe moglie di Antonio Filippi del vivente Osvaldo, domiciliata nella Villa [2] di Mareson, la quale per sé ed eredi acquista nelle pertinenze stesse di Mareson detto fondo; cioè:

Campo di là dell’acqua di passi n.° 100, che in unione alle quote o parti spettanti respettivamente a Pierina Martini del fu Pietro moglie di Nicolò Panciera-Sandre ed a Vettor Zalivani del fu Valentino di Fusine, è confinato a matt.a da Vincenzo Panciera-Padelin, a mez.ì e sera dal Sig.r Francesco Panciera, ed a 7.ne da D.n Innocente Panciera. [3]

Il prezzo di questo venne d’accordo fra li contraenti convenuto e stabilito, con rinuncia reciproca al gravame di lesione, in Venete lire [4] ottanta, dìconsi L. 80:00.

La venditrice confessa di aver conseguita effettivamente la detta somma, e perciò chiamandosene appieno pagata e soddisfatta, ne promette all’acquirente della fatta vendita la debita manutenzione, e ponendola sull’istante nel diritto assoluto e pieno di proprietà, nonché di pacifico possesso, anche di fatto, del fondo suddetto, la abilita altresì a farne seguire da sé sulle Tavole Censuarie regolare volturazione in sua Dita. [5]

Finalmente a conferma dell’esposto le parti si firmano in presenza di due testimoni, a tergo della presente privata Scrittura estesa in doppio originale.

+ Croce di Lucia Martini illetterata  [6] Venditrice affermante

+ Croce di Orsola Maria Balestra maritata Filippi acquirente accettante illetterata

Angelo De Marco testimonio alle croce

Costa Domenico testimonio alle due croci [7]

[seguono le indicate registrazioni legali]

***

Doc. 2. 

Regno Lombardo-Veneto / Provincia di Belluno, Distretto di Longarone, Comune di S. Tiziano, Frazione di Fusine / li 3. Novembre 1836.

La sottoscritta Pierina Martini del fu Pietro moglie di Nicolò Panciera-Sandre di quì per sé ed eredi vende liberamente ed in perpetuo.

Alla pur sottoscritta Orsola-Maria Balestra-Veronici del fu Giuseppe mog.e di Antonio Filippi del vivente Osvaldo, domiciliata a Mareson altra Frazione del Comune suddetto, il quale per sé ed eredi acquista:

Campo in Mareson di là dell’acqua di passi 200, che, comprese le respettive quote o parti spettanti a Lucia Martini del fu Girolamo ed a Vettor Zalivani del fu Valentino, è confinato a matt.a da Vincenzo Panciera-Padelin, a mez.ì e sera dal Sig.r Francesco Panciera, ed a 7.ne da D.n Innocente Panciera: e

Prato segativo in Chiesura ossia al Cristo pertinenze di Pecol, altra Frazione ancora del med.o Comune, della produzione annua di fieno fassi due, fra i confini: a matt.a Nicolò e Sorelle de Lucia, m.dì Angelo Scarzanella, sera Martino Martini, 7.ne Gio. Maria Balestra del fu Osv.o.

Il prezzo d’entrambi viene dalle contraenti d’accordo stabilito, con rinuncia reciproca al gravame di lesione, in Venete lire duecento, diconsi L. 200; cioè L. 160 pel primo, e L. 40 pel secondo.

La venditrice confessando di averne conseguito con piena sua soddisfazione il predetto importo, ne promette dei ceduti due fondi la debita manutenzione; pone l’acquirente fratosto nel diritto assoluto e pacifico possesso, anche di fatto, di quelli; la facoltizza a farli trasferire sulla sua Dita nelle Tavole Censuarie.

La presente privata scrittura estesa in doppio originale viene firmata dalle due contraenti alla presenza simultanea di due testimoni in conferma dell’esposto, coll’avvertenza che le spese relative devono stare a tutto carico dell’acquirente.

perina martini molgie di nicolo panciera sandre viditice [=venditrice] afermo

+ Croce di Orsola Maria Balestra maritata Filippi illetterata acquirente accettante

Pre Gio Batta Zalivani testimonio alla firma, ed al segno di croce

Costa Domenico testimonio come sopra

[seguono le indicate registrazioni legali]

***

Doc. 3.

Regno Lombardo-Veneto / Provincia di Belluno, Distretto di Longarone, Comune di S. Tiziano, Frazione di Fusine / li 3. Novembre 1836.

Il sottoscritto Vettor Zalivani del fu Valentino di quì per sé ed eredi vende liberamente ed in perpetuo.

Alla pur sottoscritta Orsola-Maria Balestra-Veronici del fu Giuseppe mog.e di Antonio Filippi del vivente Osv.o, domiciliata a Mareson altra Frazione del sudd.o Comune, la quale per sé ed eredi acquista:

Campo di Mareson di là dell’acqua di passi 100, che comprese le respettive quote o parti spettanti a Pierina Martini del fu Pietro moglie di Nicolò Panciera-Sandre ed a Lucia Martini del fu Girolamo ved.a del fu Antonio Martini, è confinato a matt.a da Vincenzo Panciera-Padelinandre, a mez.ì e sera dal Sig.r Francesco Panciera, ed a 7.ne da D.n Innocente Panciera.

E questo pel prezzo fra essi contraenti concordemente convenuto, con rinuncia reciproca al gravame di lesione, in V.te Lire ottanta, diconsi L. 80:00.

La qual somma confessando il venditore essergli stata dall’acquirente ceduta, e chiamandosi egli intieramente pagato e soddisfatto, immette tantosto stessa in pieno diritto di proprietà ed al pacifico possesso, anche di fatto, del fondo suddetto, con promessa della debita manutenzione e la abilita a farne seguire da sé regolar volturazione in pro[p]ria Dita sulle Tavole Censuarie.

Ambedue poi li contraenti col firmarsi di propria mano a vista di due testimonj confermano l’esposto in questa privata scrittura estesa in doppio originale.

+ Croce di Orsola Maria Ballestra Maritata Filippi illetterata acquirente accettante

Vettor Zalivani affermo

Monego Valentino Testimonio alla firma, e Croce

Costa Domenico testimonio alla firma e Croce

[seguono le indicate registrazioni legali]

NOTE


[1] Si indica, in questi atti, sia il cognome (qui: Balestra) che il secondo cognome (qui: Veronici, Sandre, Padelin), oggi detto erroneamente soprannome e che, meglio di tutto, dovremmo indicare come nome di casato. In alcune aree dolomitiche, come in alcuni comuni del Cadore, all’anagrafe vennero registrati sia il primo che il secondo cognome, per cui oggi sono entrambi ufficiali e riconosciuti; in altri, come a Zoldo Alto (allora detto San Tiziano di Gòima) ciò non avvenne; ma questi documenti mostrano che, in una fase intermedia, alcuni utilizzavano ancora, in atti ufficiali, sia il primo che il secondo cognome, per cui abbiamo Balestra Veronici, Panciera Sandre, Panciera Padelin.

[2] Ricompare il termine antico di villa o villaggio, al posto di quello imposto dagli occupanti austriaci (subentrati ai francesi) di frazione.

[3] Le indicazioni sono molto generiche, secondo i nostri criteri; ma questo era il modo di esprimersi antico, ancora in uso e che, evidentemente, era sufficiente, perché prati e campi erano «strutture agrarie» fisse, di cui tutti conoscevano l’estensione e la capacità produttiva, i pro e i contro in quanto a lavoro e a reddito.

[4] Pur essendo nell’austriaco regno Lombardo-Veneto, l’unità di misura è ancora il soldo veneto.

[5] A parte l’accenno finale alla voltura e alle tavole censuarie o catastali (che al tempo della Serenissima non esistevano), tutto il frasario qui usato riflette, pur in riassunto, quello antico; si osservi, solo per fare un esempio, la distinzione tra proprietà e possesso, che compariva già negli atti di investitura del 1300 e 1400.

[6] Mentre, anche nella piccola Comunità di Coi, già nel 1600 c’erano persone (poche) in grado di leggere e scrivere, e tanto più ciò è documentato a Coi nel 1700, come da me ricordato anche in alcuni comunicati precedenti con l’accenno al nostro bàilo, dopo l’occupazione militare della Venezia da parte dei Francesi tra gli altri danni, considerevoli, si ebbe un crollo della scolarità. Essendo venuta meno l’economia che faceva perno sull’aristocrazia veneziana e sui suoi commerci marittimi, erano crollate, come in un gioco a domino, tutte le economie inferiori e familiari ad essa collegate, tra le quali quelle degli emigranti zoldani nella città capoluogo. Conseguenza di ciò, soprattutto in alcune classi sociali più esposte, era stata la necessità di dedicarsi all’istruzione personale, per concentrarsi sul misero ma necessario «se la guadagnà» o «se dà da vive», quello che oggi diciamo «sbarcare il lunario». E, purtroppo, categoria sociale esposta era pure quella delle donne; a proposito delle quali bisogna però dire che c’è del pregiudizio, anche grossolano, nella valutazione del loro trattamento, che bisognerebbe inquadrare meglio nel contesto generale di allora (senza con ciò nascondere che v’erano, a volte, come innegabile, delle vere e proprie porcherie da parte degli uomini e mariti); non lo faccia però qui, per non dilungarmi.

[7] Secondo il sistema antico, i testimoni fanno parte di una Regola diversa da quella di appartenenza degli interessati. Ora, poiché le parti contraenti erano delle antiche Regole (in quel momento arbitrariamente soppresse; e vale il discorso di prima…) di Mareson e di Fusine, i testimoni furono tutti e due della Regola di Coi, poiché il De Marco è di Brusadaz e il Costa di Costa, villaggi entrambi della Regola Grande de I Coi.

Il sistema antico, però, non era più vincolante in maniera assoluta; in altre parole: si era, anche in questo, in una fase di cambiamento. Nel secondo e nel terzo documento avremo così un qualche allargamento; nel primo comparirà ancora il Costa, ma il testimone De Marco  sarà sostituito da un sacerdote di Fusine, chiamato, alla maniera antica e in Friuli ancora in parte in uso, come pre (prete, oggi scriviamo pre’) e non come don; si potrebbe dire che, essendo sacerdote, era considerato super partes, super Regulas, ma al terzo documento il De Marco sarà sostituito da altra persona di Fusine, un Monego, il che conferma che il criterio dell’estraneità regoliera dei testimoni non era più assoluto, per quanto si possa intuire che era ancora conosciuto e in parte seguito.

Torta di mele

***